Amministrazione di sostegno

Chi è l'amministratore di sostegno?
L'amministratore di sostegno è una persona nominata con decreto dal Giudice Tutelare che ha il compito di assistere, sostenere e rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.

Possono chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno:
1.    lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato);
2.    Il coniuge
3.    la persona stabilmente convivente
4.    i parenti entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini;
5.    gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
6.    il pubblico ministero;
7.    il tutore o il curatore.
8.    I servizi sociali e sanitari

La domanda va presentata direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente.
Gli atti e i provvedimenti non sono soggetti all’obbligo di registrazione (e dunque al pagamento della tassa di registro) e sono esenti dal contributo unificato richiesto per gli ordinari procedimenti civili (art. 46 bis, disp. att. cod. civ.). Chi vi ricorre deve pagare solo le spese per il rilascio di copia di atti e le spese richieste dall’ufficiale giudiziario per l’esecuzione delle notifiche.
Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno è procedimento non contenzioso, assai celere ed informale e si conclude con decreto.

Il ricorso deve, ai sensi dell'art. 407 c.c., contenere le seguenti indicazioni:
1.    le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale;
2.    le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
3.    il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Una volta depositato il ricorso presso la Cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio, il giudice fissa con decreto la data dell'udienza in cui "deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tenere conto compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa".

Il giudice, dopo avere sentito il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene necessario, i soggetti di cui all'art. 406 c.c. provvede sul ricorso emettendo un decreto motivato, entro 60 giorni dalla data deposito dell'istanza- ricorso.
La scelta, o meglio la decisione, viene presa in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

Il provvedimento di nomina deve contenere, ai sensi dell'art. 405 c.c., l'indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario".

Deve inoltre essere indicata la durata dell'incarico affidato all'Amministratore di Sostegno e devono essere specificati i limiti delle spese che egli può effettuare tramite le risorse finanziarie a disposizione dell'assistito. Tali vincoli finanziari possono essere sia nominali, vale a dire posti come soglie massime di spesa, oppure temporali (ad esempio, un Amministratore di Sostegno può aver l'incarico di gestire una determinata somma al mese).

La scelta dell'amministratore di sostegno
I criteri per la scelta della persona che dovrà ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno sono contenuti nell'art. 408 c.c.:
"La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata […]".
E, ancora, dispone:
"Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha la facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo".

Poteri e doveri dell'Amministratore di sostegno
Ai sensi dell'art. 409 c.c.: "Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".
I poteri
Dal tenore letterale della disposizione riportata si evince che gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza, ovvero in nome e per conto del beneficiario saranno preclusi al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. In questa ipotesi distinguiamo tra:
1) atti di ordinaria amministrazione: (si pensi ad esempio acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l'amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (a meno che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente);
2) atti di straordinaria amministrazione: (si pensi ad esempio alla compravendita di un bene immobile; agire in giudizio…) per il compimento dei quali è necessaria l'autorizzazione, con decreto, dal giudice tutelare.
Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario sono atti che si concludono solo con l'intervento sia del beneficiario, sia dell'amministratore di sostegno.
Gli atti che, invece, non sono riservati alla competenza esclusiva o parziale dell'amministratore di sostegno rimangono nella piena titolarità del beneficiario.
Il beneficiario, infatti, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Seguendo questo criterio, l’amministrazione di sostegno è largamente idonea e sufficiente quando in soccorso dell’infermo di mente occorre provvedere alle seguenti attività:
•    la riscossione della pensione o di assegni e il prelievo dai risparmi per il pagamento della retta dell’ospizio dell’anziano demente;
•    lo svolgimento delle pratiche per pensioni o assegni di accompagnamento (per ottenere un qualsiasi beneficio previdenziale, assicurativo o sociale, bisogna fare domande e sapere mettere delle firme);
•    la stipula di divisioni ereditarie o vendite (il notaio si rifiuta di redigere un atto perché la persona non gli appare capace di esprimere una valida volontà);
•    l’accettazione di eredità;
•    la richiesta in giudizio degli alimenti ai parenti.

L’amministrazione di sostegno inoltre appare misura idonea e sufficiente nei casi di incapacità assoluta permanente nello stadio terminale della vita (il moribondo per cancro o ictus cerebrale cui altri devono provvedere per tutto), di incapacità assoluta temporanea (la persona in coma profondo per cui occorrono contratti di cura, pagamenti delle prestazioni sanitarie, riscossioni di stipendi) e di mancanze parziali di autonomia (come i soggetti down).

Poiché la residua capacità della persona deve in qualche modo essere presa in considerazione in scelte personalissime relative alla salute e alla domiciliarietà, la misura più appropriata e rispettosa per questi casi, che di frequente si ripropongono nella loro drammaticità, non è l’interdizione ma la nomina di un amministratore di sostegno che informi il beneficiario circa gli atti da compiere, lo senta e tenga conto dei suoi bisogni, aspirazioni e richieste, con possibilità per il beneficiario di ricorso al giudice tutelare..

I doveri
Quanto ai doveri l'art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente:
1.    tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
2.    deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
3.    deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
4.    è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Il nostro legislatore ha, altresì, previsto che l'amministratore di sostegno è tenuto periodicamente - annualmente, semestralmente… - in base alla cadenza temporale prescritta dal giudice tutelare alla presentazione al medesimo di una relazione che attesti l'attività svolta e descriva, dettagliatamente, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.

Il compenso per l'amministratore di sostegno
L'incarico di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito ma, in alcuni casi, in presenza di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione, il giudice tutelare può riconoscere all'amministratore un equo indennizzo in relazione all'attività svolta.
Quello dell'Amministratore di Sostegno è un incarico per il quale non può essere riconosciuto alcun tipo di compenso, ma soltanto un rimborso delle spese e, in alcuni casi, un equo indennizzo stabilito dallo stesso Giudice Tutelare, che rappresenta la figura incaricata di effettuare la nomina dello stesso, in relazione al tipo di attività prestata.

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